Corsi antincendio: cambiamenti del DM 10 Marzo 1998
05/11/2021

Corsi antincendio: cambiamenti del DM 10 Marzo 1998

Successivamente al DM del 2 settembre 2021, contenente i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio in prevenzione e protezione antincendio, le principali modifiche apportate riguardano gli articoli 2, 3 ,4 ,5 e 6, che verranno applicate a partire dal 2022.


Ecco quelli che sono i principali cambiamenti:


Piano di emergenza (art.2)

La necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.


Formazione FAD (art.3)

 Per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte di programma che prevede esclusivamente la teoria, sarà introdotta e consentita la modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, attraverso l’utilizzo dei mezzi e degli strumenti multimediali assieme all’impiego di canali di divulgazione dei contenuti formativi.


Programma dei corsi (art.4 e 5)

È necessaria una distinzione di 3 tipi di rischio per quanto riguarda quello che sarà il programma dei corsi che andranno ad insegnare i docenti: basso rischio, medio rischio e alto rischio.


Il corso a basso rischio prevede 2 moduli teorici e 1 pratico, per un totale di 4 ore; Il corso a medio rischio prevede 3 moduli teorici e 1 pratico, per una totalità di 8 ore; Il corso ad alto rischio prevede 3 moduli teorici ed 1 pratico, per una totalità di 16 ore.


Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento invece, la novità sarà a livello di periodicità del rinnovo diventando quinquennale e non più di 3 anni a seconda del tipo di rischio.


Il programma prevederà per il corso a basso rischio esercitazioni pratiche per una totalità di 2 ore; per il medio rischio un modulo teorico ed uno pratico, per una totalità di 5 ore e per l’alto rischio un modulo pratico e uno teorico per un totale di 8 ore.


Requisiti dei docenti (art. 6)

I docenti dovranno essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali per l’istruzione a seconda del tipo di docenza che andranno ad esercitare.


Per i docenti sia della parte teorica che pratica del programma sarà necessario il possesso di:

  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado
  • Esperienza maturata di minimo 90 ore come docenti in materia antincendio
  • Aver frequentato e superato con esito positivo il corso di tipo A
  • Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato con esito positivo il corso di formazione per docenti
  • Rientrare tra il personale cessato al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avendo prestato la totalità di almeno 10 anni di servizio.


Per i docenti della sola parte teorica l’unico cambiamento riguarderà l’aver frequentato e superato con esito positivo il corso di tipo B, mentre per i docenti di sola parte pratica non sarà necessario aver frequentato né la scuola secondaria di secondo grado, né essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, ma aver frequentato e superato con esito positivo il corso di tipo C.

Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti si concluderanno con un esame finale.