Dpcm 24 ottobre: corsi di formazione e attività, cosa cambia?
26/10/2020

Dpcm 24 ottobre: corsi di formazione e attività, cosa cambia?


Il Dpcm del 24 ottobre è entrato in vigore ed è stato ampiamente illustrato prima dal Presidente del Consiglio e poi dai media nazionali. Ciononostante, è possibile che non si siano approfondite determinate regole per attività particolari come i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
 
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, daremo tutte le informazioni necessarie e utili per le attività lavorative. In questo articolo riassumiamo le “diposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»”.
 
 

Dpcm 24 ottobre: corsi di formazione

 
Tutte le attività lavorative, di qualsiasi settore, hanno l’obbligo di rispettare le norme che regolano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo Dpcm sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19 conferma la possibilità di svolgere in presenza percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
 
Proprio per l’importanza, ancor di più in questo momento, che svolgono corsi sulla sicurezza, il Governo ha deciso di consentire lo svolgimento di tali attività didattiche a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione pubblicato dall'INAIL.
 
A questo proposito, Ferrarilearn proseguirà con la programmazione prevista dei corsi che risultano quindi confermati. Non solo, per contrastare ulteriormente la diffusione del contagio e garantire il numero minimo d’iscritti, viene promossa la formazione in Live Streaming, come già proposto nei mesi scorsi.
 
Pertanto, i corsi teorici potranno essere effettuati in live streming o presso le aule Ferrarilearn, debitamente sanificate e organizzate in modo da assicurare salute e sicurezza ai nostri corsisti. Per i corsi con prova pratica è previsto lo svolgimento solamente in aula.
 
Per ulteriori informazioni, potete contattare il referente della formazione Matteo Bulgarelli al numero 0522.382074 o all’indirizzo mail: [email protected].
 
 

Dpcm 24 ottobre: riassunto per attività

 
Il nuovo Dpcm, datato 24 ottobre 2020, è costituito da 12 articoli e mira a fermare il moltiplicarsi dei contagi da Covid-19. Riportiamo di seguito il riassunto, diviso per tipologia di attività con le misure previste per ognuna delle seguenti:
  • Servizi di ristorazione
  • Didattica
  • Palestre e piscine
  • Cinema, teatri, discoteche ed eventi
  • Stadi e palazzetti dello sport
  • Concorsi pubblici
 
 

Servizi di ristorazione

I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle ore 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto.
 
È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri ospiti.
 
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
 
 

Didattica a distanza

La didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi d'infanzia, continuano a svolgersi in presenza.
 
Per contrastare la diffusione del contagio le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata. Questo per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
 
 

Palestre, piscine, impianti sportivi, centri benessere

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Fanno eccezione quelle strutture con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
 
L’attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
 

 
Cinema, teatri, discoteche ed eventi

Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, cinema anche all'aperto.
 
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste sia al chiuso e sia all'aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
 
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
 
 

Stadi e palazzetti del sport

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
 
 

Concorsi pubblici 

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
 

Ferrarilearn è sempre a completa disposizione per eventuali chiarimenti riguardanti le disposizioni anti Covid-19, non esitare a contattarci