Emissioni in atmosfera: novità con il D.LGS 102/2020
22/07/2021

Emissioni in atmosfera: novità con il D.LGS 102/2020

Per ridurre l’impiego di cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, è stata introdotta una normativa che regola le emissioni in atmosfera. Al suo interno si prescrive la loro sostituzione il prima possibile definendo le vie di autorizzazione e comunicazione con le autorità competenti come di seguito descritto.

Stiamo parlando del Decreto Legislativo 102/2020, entrato in vigore il 28 agosto 2020, che reca modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare, il Decreto ha introdotto nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze così classificate:
  • sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350 e H360);
  • sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • sostanze estremamente preoccupanti (SVHC di cui al Reg. CE 1907/2006).

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia con l’entrata in vigore del D. LGS. 102/2020 e come essere in regola in materia di emissioni in atmosfera.
 
Emissioni in atmosfera: cosa dice la normativa

La normativa prevede che le sostanze sopracitate o altre miscele considerate pericolose, utilizzate nei cicli produttivi che danno origine a emissioni in atmosfera, vengano sostituite nel più breve tempo possibile quando siano presenti i presupposti tecnici ed economici per poterlo fare. 

In questo contesto, i consulenti ambientali di Ferrarilearn consigliano innanzitutto di controllare che le sostanze utilizzate nei cicli produttivi, da cui originano le emissioni, siano escluse dal divieto e, che queste abbiano mantenuto la loro classificazione nel tempo. Di fondamentale importanza è anche la verifica dei prodotti utilizzati, quindi si consiglia di richiedere ai propri fornitori le schede di sicurezza aggiornate e procedere poi con una verifica delle stesse.

 
Come verificare le schede di sicurezza dei prodotti

La verifica si effettua analizzando i punti 2, 3 e 15 della scheda di sicurezza redatta in conformità alla normativa REACH e CLP. L’azienda potrà quindi decidere di sostituire tali sostanze/miscele che compongono le emissioni in atmosfera con altre classificate con diverse fasi di rischio o, in caso contrario, dovrà adempiere agli obblighi specificati di seguito.

 
La relazione quinquennale per le emissioni in atmosfera

Il Decreto Legislativo 102/2020 che regola le emissioni in atmosfera introduce l’obbligo, per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze, di inviare ogni cinque anni una relazione all’autorità competente. In questo documento si va ad analizzare la disponibilità di alternative, i rischi e la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

La comunicazione all’autorità competente deve avvenire secondo modalità ben definite, ovvero:

  • Stabilimenti in esercizio al 28 agosto 2020: invio della prima relazione tecnica ad ARPAE entro il 28/08/2021. Domanda di autorizzazione per adeguamento alle prescrizioni entro 01/01/2025 (o data antecedente definita dall’Autorità competente).
  • Stabilimenti e installazioni autorizzati dopo il 28/08/2020 (comprese modifiche e rinnovi)Invio della prima relazione tecnica ad ARPAE ogni 5 anni dal rilascio dell’Autorizzazione.
  • Stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 co. 2 del D. Lgs. 152/06, che utilizzano le sostanze ora vietate in base all’art. 272 comma 4. Domanda di autorizzazione ordinaria, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 e, conseguentemente AUA, entro il 28/08/2023.
  • Stabilimenti rientranti in autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 co. 2 del D. Lgs. 152/06, presentate dopo il 28/08/2020 (comprese modifiche e rinnovi). Il gestore di stabilimento non potrà utilizzare le sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene e quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH. 
 
Consulenza ambientale per emissioni in atmosfera

Lo studio Ferrarilearn mette a disposizione dei propri clienti, consulenti ambientali in grado di guidare le aziende nella gestione delle emissioni in atmosfera con piena competenza in materia. Il team di Ferrarilearn per la consulenza ambientale effettua il servizio di stesura della relazione tecnica e/o comunicazione agli Enti, al fine di adempiere agli obblighi del D. Lgs 102/2020.

 

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