La rivoluzione dei rifiuti: arriva la Circular Economy
12/10/2020

La rivoluzione dei rifiuti: arriva la Circular Economy

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, pubblicato lo scorso 11 settembre, vengono recepite le Direttive UE 2018/851, che modifica la direttiva CE 2008/98 relativa ai rifiuti, e UE 2018/852, che modifica la direttiva CE 1994/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il D. Lgs. 116/2020 modifica profondamente il Testo Unico Ambientale introducendo importanti novità atte a incentivare la Circular Economy (l’economia circolare), favorendo cosi il riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali riducendo il più possibile la produzione dei rifiuti. Le novità sono molte e spaziano i vari ambiti della gestione rifiuti, vediamo le più importanti. 


La Responsabilità estesa del produttore

Ci saranno maggiori figure coinvolte nella gestione dei materiali e dei rifiuti e soggette al nuovo regime di responsabilità estesa; novità importante è quella che prevede l’iscrizione di tutti questi soggetti al Registro Nazionale Produttori, istituito dal Ministero dell’ambiente, in modo da supervisionare il rispetto di tali responsabilità.

Rifiuti urbani e assimilati

Subisce un’importante variazione l’articolo 183 del Testo Unico Ambientale; vieni cancellata la definizione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che ora saranno semplicemente rifiuti urbani. I comuni vengono quindi esonerati dalla possibilità di scelta delle assimilazioni.


Nuovo Sistema di Tracciabilità dei rifiuti


Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; la gestione è affidata dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Registro sarà articolato in due sezioni: Anagrafica e Tracciabilità e permetterà di fare convergere tutte le informazioni riguardanti i registri carico e scarico, i formulari di identificazione per il trasporto, MUD e registro dei transiti transfrontalieri.

La creazione del registro verrà definita in specifici decreti pertanto al momento restano validi i documenti attualmente in uso. Nel nuovo articolo 190 vengono però specificate le tempistiche di annotazione nel registro di carico e scarico in maniera precisa:
  • Entro 10 giorni lavorativi per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto;
  • Entro 10 giorni lavorativi per raccoglitori e trasportatori, a partire dalla consegna a destinazione;
  • Entro 10 giorni lavorativi per commercianti, intermediari e consorzi, a partire dalla consegna a destinazione;
  • Entro 2 giorni lavorativi per gli impianti di recupero e smaltimento, a partire dalla presa in carico;

centri di raccolta sono esonerati dall’obbligo di registrazione limitatamente ai rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi dovranno, invece, essere annotati contestualmente all’uscita dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice EER.

Si riducono, inoltre, i tempi di conservazione obbligatoria del Registro: da 5 a 3 anni.


Per maggiori informazioni, gli ingegneri ambientali della Divisione Eco di Ferrarilearn sono sempre a disposizione.
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