Nuove modifiche al D.Lgs. 81/08:Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
18/05/2023

Nuove modifiche al D.Lgs. 81/08:Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”

Il Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 103) nella stessa data ed entrato in vigore già il 5 maggio, apporta nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Le modifiche prevedono nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo. Di seguito verranno analizzati nel dettaglio gli articoli del testo unico modificati.

QUALI SONO LE NOVITÀ APPORTATE AL D.LGS. 81/2008?

 

L’articolo 14 del DL 48/23 introduce diverse modifiche al D.Lgs. 81/08. In particolare sono stati modificati 8 articoli elencati di seguito con la descrizione dei cambiamenti introdotti:

  • Art. 18, su “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente


La modifica prevede che la nomina del medico competente sia obbligatoria non solo nelle aziende che presentano rischi per cui è necessario istituire la sorveglianza sanitaria, ma anche qualora fosse richiesto dal Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

  • Art. 21, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi


È stata aggiunta un’integrazione che obbliga il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali, come previsto dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”.


  • Art. 25, su “Obblighi del medico competente


Sono introdotti nuovi obblighi per il medico competente. Egli dovrà richiedere la cartella sanitaria del lavoratore al precedente datore di lavoro. Inoltre, in caso di gravi impedimenti, è obbligato ad indicare un idoneo sostituto al datore di lavoro.


  • Art. 37, su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti


Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

  • Art. 71, su “Obblighi del datore di lavoro

 

Viene modificato un comma che specifica meglio il rapporto di subordinazione dei soggetti privati che effettuano controlli ispettivi di attrezzature nei luoghi di lavoro agli enti pubblici titolari della funzione di vigilanza.


  • Art. 72, su “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso


La modifica obbliga “chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili” ad acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo.


  • Art. 73, su “Informazione, formazione e addestramento


Si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo in modo idoneo e sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’articolo 71, comma 7).

  • Art. 87, su “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso


La modifica introdotta all’art. 73 diviene un obbligo sanzionato dal legislatore.



APPROFONDIMENTI

 


Con le modifiche effettuate in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e con l’aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, il legislatore si prefigge lo scopo di aumentare il livello generale di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fornendo maggiori tutele contro gli infortuni ai lavoratori.


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